Italian Court dismisses appeal claiming sentencing discretion on mitigating circumstances violates statutory law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Lamghari Ayoub inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a mitigating circumstance under Article 114 of the Penal Code, but the Court held that sentencing discretion regarding aggravating and mitigating factors falls within the trial court's authority. The decision rests on the established principle that the appellate court adequately addressed the issue by logically assessing the defendant's participatory conduct as an obstacle to mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 114 comma 1 cod. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: The assessment of sentencing adjustments for aggravating and mitigating circumstances belongs to the discretion of the court of first instance, and appeals challenging this discretion are inadmissible unless the lower court failed to provide adequate reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMGHARI AYOUB (CUI 067HPW3) nato il 11/03/1996 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Lamghari Ayoub, letta la memoria della difesa, con la quale sono state ribadite le argomentazioni introdotte con il ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114, comma 1, cod. pen.,non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata ove la corte d'appello, con corretti argomenti logici e giuridici, afferma che la condotta partecipativa tenuta dall'odierno ricorrente risulta essere ostativa al riconoscimento della predetta attenuante); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr i