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Ordinanza — n. 22453/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling sentencing discretion belongs to trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22453/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Halilovic Dalibor and Sulejmanovic Tahir inadmissible regarding their claim of excessive sentencing. The appellants argued for a reduction in penalty, but the court found this ground legally impermissible in a jurisdiction review. Consequently, the court upheld the lower court's decision, affirming that sentencing discretion remains with the trial judge based on statutory principles.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 3; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassazione lacks jurisdiction to review the excessiveness of the sentence, as sentencing discretion and the application of aggravating or mitigating circumstances belong exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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excessive sentence appeal sentencing discretion Court of Cassazione jurisdiction review penal code principles ammende per infrazione procedurale vizi formali legali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC DALIBOR (CUI 041779K) nato a TORINO il 26/12/1997 SULEJMANOVIC TAHIR (CUI 01TPZBG) nato il 15/02/1983 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Halilovic Dalibor e Sulejmanovic Tahir, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti in assenza di qualsiasi profilo di irragionevolezza (si vedano, in particolare pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); che la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità ha esposto gli elementi in forza dei quali non ha riconosciuto in favore di entrambi gli imputati la riduzione della pena (pag. 5); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciscuno, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il Presid