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Ordinanza — n. 22451/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of interest and generic grounds regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22451/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeals by Conte Maria and Dugo Carmen inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued that the Court of Appeal failed to consider a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code, claiming the lower court omitted necessary reasoning. The court rejected this, noting the appeal lacked interest because the second-instance judgment had already addressed the issue with sufficient motivation, and the grounds were too generic to warrant further review.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible for lack of interest if the second-instance judgment has already considered the contested ground with sufficient motivation, rendering any potential outcome in the retrial process futile.

Parole chiave

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lack of interest generic grounds omitted reasoning mitigating circumstance inadmissible appeal motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, Iannotta
Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CONTE MARIA nato a NOTO il 20/06/1991 DUGO CARMEN nato a NOTO il 21/07/1991 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto i ricorsi di Dugo Carmen e Conte Maria, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto in termini del tutto sovrapponibili dalle ricorrenti, contesta la mancata considerazione e la conseguente omessa motivazione della Corte di appello in ordine alla concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen.; rilevato come la Corte di appello abbia ampiamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, senza alcun profilo di irragionevolezza, all'evidenza escludendo la possibilità di concedere l'attenuante in questione attesa la natura plurioffensiva del delitto contestato (avendo tra l'altro offerto alla persona offesa la metà della somma alla stessa estorta come evidenziato dal giudice in motivazione), in presenza di un motivo che si caratterizzava per la sua genericità già in sede di appello (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, Iannotta, Rv. 213220-01).

Rilevato che è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine, come nel caso in esame, per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna della ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr