Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of new argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bruno Roberto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to order a psychiatric expert opinion regarding his capacity to participate consciously in the trial. The court rejected the claim as manifestly unfounded based on established precedent allowing judges to form convictions from existing evidence without mandatory expert reports. Furthermore, the appeal was dismissed for genericity and failure to properly deduce the issue at the appellate level, rendering the new documents useless.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: In proceedings regarding the accused's capacity for conscious participation, the judge is not obliged to order an expert opinion if they can form their conviction based on elements already acquired in the case file; appeals based on generic grounds or lacking specific deduction of the issue are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO ROBERTO nato a RENDE il 21/04/1971 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Roberto Bruno e la memoria con motivi nuovi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, è manifestamente infondato alla luce dell'orientamento consolidato di questa corte secondo cui «in tema di accertamenti sulla capacità dell'imputato di partecipazione cosciente al processo, il giudice non è tenuto a disporre perizia, perché può formare il suo convincimento anche sulla base degli elementi già acquisiti agli atti» (in tal senso, da ultimo, Sez. 4, n. 13293 del 09/03/2023 Lauria Rv. 284560 - 01; Sez. 6, n. 31662 del 26/02/2008, Nereo e altri, Rv. 241105-01, nonché, nello stesso senso, Sez. 5, n. 29906 dell'08/04/2008, Notaro, Rv. 240443-01, Sez. 5, n. 13088 del 07/12/2007, dep. 27/03/2008, P.G. in proc.
Boccaccini e altri, Sez. 5, n. 46310 del 27/10/2004, Morotti, Rv. 230420-01 e Sez. 2, n. 44624 dell'08/07/2004, Alcamo e altri, Rv. 230246-01); che in definitiva, trattandosi di valutazione di fatto, non può esservi ingerenza da parte di questa Corte, se la motivazione, oltre che sussistente, è non contraddittoria e non manifestamente illogica; che inoltre il motivo è inammissibile per genericità (non essendo minimamente spiegato come la asserita presenza di psicopatologia impedisca all'imputato la cosciente partecipazione al processo, pur in presenza di un difensore che lo assiste) e per carenza di deduzione della questione in appello, con conseguente cesura della catena devolutiva; considerato che la produzione documentale effettuata con i motivi nuovi è inutiliter data, implicando una valutazione di fatto che appartiene alle esaurite fasi processuali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16