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Ordinanza — n. 22447/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming citation notice nullity due to procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22447/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Giosuè Canepa inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Canepa argued the citation notice was null, but the court found the notice was validly served to both the defendant and his lawyer via PEC. The court rejected the claim because the alleged procedural violations were explicitly contradicted by the case file records.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal alleging absolute nullity of a judgment based on procedural defects is inadmissible if the alleged violations are manifestly refuted by the case file.

Parole chiave

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absolute nullity citation notice procedural defects inadmissible appeal case file evidence insediamento protetto indennità di prima sistemazione integrazione nel paesaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANEPA GIOSUE' nato a CARINI il 21/01/1961 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giosuè Canepa; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità assoluta della sentenza in relazione al decreto di citazione è manifestamente infondato in quanto si deducono violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali; che, invero, l'avviso di fissazione dell'udienza dell'8 novembre 2023 risulta ritualmente notificato sia all'imputato, a mani proprie, che al difensore, a mezzo p.e.c., non emergendo agli atti l'errore censurato dal ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 aprile 20