Italian Court dismisses appeal for lack of specific critical analysis of sentencing grounds under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Errico De Rosa inadmissible due to a failure to meet specificity requirements under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's arguments merely suggested a re-evaluation of evidence without critically analyzing the specific reasoning used by the Court of Appeal to establish criminal responsibility. Consequently, the court ruled that these generic complaints fall outside the scope of judicial review and ordered the dismissal of the appeal with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it lacks the required specific critical analysis of the grounds for the declaration of criminal responsibility, as generic complaints regarding evidence evaluation do not constitute a valid challenge under the typical scope of judicial review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA ERRICO nato a NAPOLI il 26/02/2004 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Errico De Rosa; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, con i quali il ricorso non si confronta realmente; si tratta pertanto di critiche estranee al sindacato tipico del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente motivato le ragioni poste a fondamento della decisone, con una compiuta ricostruzione della vicenda ed indicazione degli elementi a carico dell'imputato, in particolar modo il riconoscimento praticamente immediato da parte delle vittime della rapina (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 apri