Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22444/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and inadmissible for challenging discretionary sentencing comparisons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22444/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Resta Sharon and Appeso Patrizia inadmissible. The first ground was rejected for being generic and lacking specific elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure, while the second ground was dismissed as it improperly challenged the judge's discretionary evaluation of mitigating circumstances versus recidivism. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 600 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the grounds for the challenge, or if it questions the discretionary judgment of the lower court regarding the equivalence of circumstances without demonstrating arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds discretionary sentencing recidivism mitigation inadmissible appeal Code of Criminal Procedure allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
5 e seg.), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv.
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012
255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RESTA SHARON nato a TARANTO il 18/11/1993 APPESO PATRIZIA nato a TARANTO il 21/03/1972 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Resta Sharon e Appeso Patrizia, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato oggetto di imputazione è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (pag. 5 e seg.), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze - in particolare lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931) in assenza di qualsiasi irragionevolezza, tra l'altro neanche lamentata dalla difesa; che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così dec