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Ordinanza — n. 22443/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating facts and procedural defects lacking specific errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22443/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged the lower court's handling of service of process and the factual basis for liability. The court rejected these claims because they sought a re-evaluation of evidence rather than specific procedural errors, and the alleged discrepancy in the charged offense was contradicted by the indictment's text.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals against judgments of second instance are inadmissible when they merely request a re-evaluation of evidence or a different factual reconstruction without identifying specific and decisive distortions of procedural emergencies.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-evaluation of evidence service of process legality review procedural errors validità della notifica postale notificazione elettronica notifica per raccomandata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNA MARIA nato a TORRE ANNUNZIATA il 06/09/1941 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maria Perna; ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla notifica del decreto di citazione in appello sia manifestamente infondato, alla luce della notificazione a mani della sorella capace e convivente presso il domicilio eletto; cfr. sul punto la congrua motivazione a verbale dell'udienza 3 luglio 2023 che ha rigettato l'eccezione formulata dal difensore; considerato che il secondo ed il terzo motivo, attinenti al giudizio ed alla motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito; si tratta pertanto di doglianze estranee al sindacato del giudizio di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la Corte d'appello ha adeguatamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che le ulteriori censure, con le quali si lamenta la condanna per un fatto diverso da quello contestato nell'imputazione sono radicalmente smentite dalla lettura del capo di imputazione, ove viene integralmente riportata la formula adottata dalla Commissione Sanitaria competente, che è l'oggetto della contestazione, a prescindere dalla ragione che avesse condotto a tale esito (difficoltà di deambulazione piuttosto che riduzione della autonomia personale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 a