Italian Court dismisses appeal as grounds lack specificity and generic mitigation claims are rejected.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Picone inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found both grounds regarding liability and the denial of generic mitigation lacked concrete specificity and were unfounded. It ruled that judges correctly exercised their discretion by focusing on decisive negative elements without needing to address every favorable argument presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack concrete specificity; judges may deny generic mitigation by referencing decisive negative elements or the absence of positive ones without considering all arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICONE SALVATORE nato il 07/11/1995 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvatore Picone; considerato che entrambi i motivi di ricorso, inerenti all'affermazione di responsabilità ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono privi di concreta specificità e manifestamente infondati in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, in particolare, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 aprile