Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Carotti Fabio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because it merely repeated arguments already dismissed in the appellate court without providing specific, reasoned criticism. The second ground regarding sentencing was deemed inadmissible as sentencing discretion falls within the lower court's authority, while the third ground failed because the aggravating circumstance was not properly raised as a specific appeal reason. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary argumentative substance and procedural compliance required for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without specific reasoning, and grounds challenging sentencing discretion or unraised aggravating circumstances are not admissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROTTI FABIO nato a SAN GEMINI il 14/02/1964 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Carotti Fabio, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione al delitto di ricettazione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pag. 7 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e si risolvono nella mera proposizione di una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, in assenza di qualsiasi travisamento della prova, tra l'altro genericamente dedotto, in assenza di qualsiasi prova di resistenzan (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); considerato, inoltre, che il primo motivo di ricorso tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, estranee al sindacato del presente giudizio; osservato che il secondo motivo che contesta l'eccessività della pena e la mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, in assenza di qualsiasi irragionevolezza (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 99 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto, ma comunque la Corte ha ampiamente motivato sul punto, richiamando i plurimi precedenti penali riferibili al ricorrente, la contestazione della recidiva reiterata e specifica e la corretta qualificazione della pena quale conseguenza della applicazione della stessa, motivazione con la quale il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi ad una censura assertiva e generica; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 Il