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Ordinanza — n. 22436/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing discretion, ruling no cassation remedy exists for reasonable penalty gradation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22436/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Manolo Barbetta inadmissible regarding the sentencing imposed by the Court of Appeal of Rome. Barbetta argued against the specific penalty gradation, but the court held that sentencing discretion is not subject to cassation review unless the decision is arbitrary or illogical. The court found the lower court adequately fulfilled its argumentative burden by referencing relevant elements and using standard expressions like 'congruous penalty' without needing excessive detail.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the exercise of sentencing discretion unless the decision is arbitrary or illogical, as reasonable gradation of penalties does not constitute an object of cassation appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing discretion cassation inadmissibility penal gradation reasonable penalty arbitrary decision Italian criminal procedure discretionary judgment riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA MANOLO nato a ROMA il 25/03/1982 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Manolo Barbetta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti previsti per i reati in continuazione, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 apr