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Ordinanza — n. 22435/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for remittal due to lack of specific local prejudice evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22435/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals for remittal inadmissible against the Court of Appeal of Genoa. The Canfarotta brothers argued for a remittal based on general negative outcomes from prior preventive proceedings, but failed to prove specific local environmental contamination. The court ruled that the legal institution of remittal requires demonstrable local circumstances disturbing judicial impartiality, which were absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 45 e segg. c.p.p.; The institution of remittal presupposes a specific local situation disturbing judicial impartiality, requiring concrete evidence of environmental contamination rather than generic negative procedural outcomes.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Remittal of Proceedings Judicial Impartiality Local Prejudice Environmental Contamination Inadmissible Appeals Cassa delle Ammende pericolo imminente

Disposizioni normative citate

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Art. 45 e segg. c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: CANFAROTTA BENITO nato a PALERMO il 26/09/1939 CANFAROTTA SALVATORE nato a PALERMO il 04/07/1967 CANFAROTTA CLAUDIO nato a PALERMO il 13/05/1969 avverso il provvedimento del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Benito, Salvatore e Claudio Canfarotta; ritenuto che dall'atto di parte non è possibile enucleare quali siano le ragioni sufficienti per la adozione del provvedimento richiesto; considerato infatti che l'istituto della rimessione (già indicato come legittima suspicione ed ora regolato dall'art.45 e segg. c.p.p.) presuppone la sussistenza di una situazione locale (cioè radicata nel caso specifico nel territorio genovese o ligure) tale da turbare la serenità ed imparzialità del giudizio e dei giudici destinati ad emetterlo; osservato che nel caso concreto non viene fornita alcuna specifica indicazione di 'inquinamento ambientale' lamentandosi piuttosto una generica influenza pregiudizievole all'interno dell'ufficio giudiziario, fondata esclusivamente sull'esito negativo di precedenti procedimenti di prevenzione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 apri