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Ordinanza — n. 22434/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding unjustified possession of burglary tools.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22434/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Abdelaziz Sbbar inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for violations of law and evidentiary flaws, but the court found his arguments fundamentally unsupported by law. The decision relied on the established principle that mere possession of burglary tools requires a specific, current justification for their lawful use at the time of discovery, rather than a general explanation of potential future utility.

Regesto Legislator

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Art. 707 cod. pen.; In cases of unjustified possession of burglary tools, it is sufficient to establish possession or immediate availability, placing the burden on the accused to provide a serious justification for the current and lawful destination of the instruments found, rather than a plausible explanation for general or potential future use.

Parole chiave

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unjustified possession burglary tools criminal appeal inadmissibility burden of proof current justification Corte di Cassazione rinnovo del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 707 cod. pen.
art. 707 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SBBAR ABDELAZIZ nato il 19/07/1989 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Abdelaziz Sbbar; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi motivazionali in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 707 cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, in tema di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, è sufficiente, ai fini della configurabilità del reato, il suddetto possesso o la loro immediata disponibilità, incombendo all'imputato l'obbligo di dare una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti rinvenuti presso di lui, ovverosia di spiegare a cosa servano quegli strumenti nel momento del ritrovamento e non di dare una spiegazione - quand'anche plausibile - su un generale, comune e/o possibile utilizzo degli stessi (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410 e in motivazione); che, nella specie, la Corte territoriale ha ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, come l'imputato non avesse fornito una seria giustificazione sull'attualità della lecita destinazione (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16