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Ordinanza — n. 22433/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and lacks specific legal grounds required by procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22433/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Abdelikh Belaasli inadmissible due to a complete lack of specific legal grounds. The appellant alleged motivational defects under Articles 129 and 133 of the Criminal Procedure Code but failed to meet the specificity requirements of Article 581. Consequently, the court rejected the generic arguments and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 129, 133 c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the specific legal grounds and precise references to the contested act's motivation required by law, preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity motivational defects Criminal Procedure Code procedural costs Cassa delle ammende generic arguments allontanamento in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 129 c.p.
Art. 133 c.p.
artt. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Abdelikh Belaasli; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELAASLI ABDELILAH nato il 03/07/1978 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Abdelikh Belaasli; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 aprile 202