Criminal appeal dismissed for lack of specific factual criticism violating procedural code requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a failure to meet specific procedural requirements. The appellant's arguments were deemed generic because they did not critically analyze the factual complexities of the lower court's decision or identify specific distortions of evidence. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity mandated by the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; An appeal must specifically criticize the factual reasoning of the lower court; generic challenges to evidence evaluation without pinpointing specific errors are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICHTENBERGER SUELE nato a ESTE il 20/10/1983 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Suele Lichtenberger; considerato che il ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle complessità delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, inoltre, le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 april