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Ordinanza — n. 22431/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing for lack of specific grounds and procedural flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22431/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Purpura inadmissible, rejecting both the claim regarding aggravating circumstances and the sentencing arguments. The court found the first ground infounded because the lower court's reasoning was logical and legal, citing established precedents, while the second ground lacked concrete specificity. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 640, comma 2-bis, n. 2-bis, c.p.; Art. 62-bis, c.p.: An appeal challenging sentencing is inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and specific grounds for aggravation or mitigation are not concretely deduced or are implicitly rejected based on the absence of positive elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing discretion aggravating circumstances mitigating factors procedural flaws court costs Cassation review attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 640, comma 2-bis, n. 2-bis, c.p.
Letto il ricorso di Salvatore Purpura; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n.
Art. 62-bis, c.p.
2 e 3), che, nell'ipotesi in cui la parte interessata non deduca specificamente gli elementi di segno positivo ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
2 e 3), che, nell'ipotesi in cui la parte interessata non deduca specificamente gli elementi di segno positivo ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Onnis
pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, non emergono violazioni di legge né vizi motivazionali; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia
273900; Sez. 2, Sentenza n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURPURA SALVATORE nato a PALERMO il 29/08/1990 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Purpura; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis), cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, non emergono violazioni di legge né vizi motivazionali; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900; Sez. 2, Sentenza n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2); ritenuto che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e non consentito in quanto i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto alla dosimetria della pena, pur non essendo necessario giustificare l'uso del potere discrezionale nell'ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale o prossima a tale minimo, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto, nel caso di specie, attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano pagg. 2 e 3), che, nell'ipotesi in cui la parte interessata non deduca specificamente gli elementi di segno positivo ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 62-bis cod. pen., una tale richiesta generica può ritenersi sufficiente motivata da un congruo riferimento all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi ovvero implicitamente disattesa allorché sia adeguatamente argomentato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso