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Ordinanza — n. 22430/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding generic mitigating circumstances in criminal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22430/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant's argument against the denial of generic mitigating circumstances lacked specificity and was unfounded. The appellant contended that the lower court failed to recognize all favorable elements, while the court held that judges need only reference decisive negative factors or the absence of positive ones. Consequently, the court ruled that the trial judges correctly exercised their discretion by focusing on the most relevant elements without needing to address every single argument presented.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to provide specific grounds for contesting the denial of generic mitigating circumstances, as the trial judge's discretion allows for a congruent reference to decisive negative factors or the absence of positive elements without considering every single argument.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal sentencing discretion inadmissible appeal lack of specificity appellate review standards motivi di cassazione circostanze attenuanti condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE ANGELA MARIA nato a CASTELVETRANO il 04/12/1979 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Angela Maria Leone; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 apri