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Ordinanza — n. 22429/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding liability and discretionary sentencing decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22429/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Massimo Sabatino inadmissible, rejecting four grounds for liability as lacking the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The court found the remaining arguments merely rehashed from the appellate stage without identifying specific procedural errors or challenging the judge's discretionary denial of probation under Article 163 of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 163 c.p. Appeals against liability decisions must meet strict specificity requirements, while discretionary sentencing denials based on prognostic judgments are inadmissible unless manifestly illogical or arbitrary.

Parole chiave

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lack of specificity discretionary sentencing probation denial cassation inadmissibility procedural requirements motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Letto il ricorso di Massimo Sabatino; ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso in ordine alla responsabilità sono privi dei requisiti di specificità previsti dall'art. 581 cod.
Art. 163 c.p.
3 e 4); ritenuto che l'ultimo motivo, con il quale si contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, il diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod.
Art. 133 c.p.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Massimo Sabatino; ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso in ordine alla responsabilità sono privi dei requisiti di specificità previsti dall'art. 581 cod.
art. 163 cod. pen
3 e 4); ritenuto che l'ultimo motivo, con il quale si contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, il diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATINO MASSIMO nato a PISTICCI il 01/02/1972 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Massimo Sabatino; ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso in ordine alla responsabilità sono privi dei requisiti di specificità previsti dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità intrinseca, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, peraltro, si censura il ricorso alla motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici avrebbero esorbito dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità; che, inoltre, le doglianze difensive sono volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); ritenuto che l'ultimo motivo, con il quale si contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, il diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., basato su un giudizio prognostico negativo circa la futura astensione dal commettere ulteriori reati, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa decisione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso