Criminal appeal dismissed for lack of specificity under Art. 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Davide Porro inadmissible due to a complete lack of specificity required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Porro challenged the affirmation of criminal liability and the excessiveness of the sanction, but his submissions were deemed generic without specific legal grounds or precise references to the contested act's reasoning. Consequently, the court could not identify the merits of the appeal to exercise its supervisory power, leading to the dismissal and an order for Porro to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; An appeal must be specific regarding the legal grounds and precise references to the act's reasoning; generic deductions render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORRO DAVIDE nato a MUGNANO DI NAPOLI il 18/04/1997 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Davide Porro e la memoria successivamente pervenuta; considerato che il ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità e, in subordine, l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 aprile 2