Criminal appeal dismissed due to statute of limitations; acquittal upheld despite procedural defects in prior judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the lower court's judgment solely because the criminal offense had expired due to the statute of limitations. Although the appellant argued for procedural errors regarding the validity of the complaint and the admissibility of pre-trial statements, the Court found these issues irrelevant to the final outcome. The decision rests on the fact that the time limit for prosecution had passed, rendering the conviction legally void regardless of the evidentiary record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The expiration of the limitation period for prosecution extinguishes the criminal liability, resulting in the annulment of any judgment convicting the defendant, irrespective of procedural irregularities in the trial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RASA DOMENICO nato a PALERMO il 02/05/1964 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Domenico Rasa; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la mancanza della condizione di procedibilità, non è fondato in quanto la questione relativa alla sussistenza e validità della querela costituisce un accertamento di fatto, spettante al giudice del merito, che sfugge al sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto; che, invero, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore dei fatti denunciati può essere ritenuta esistente dal giudice di merito indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, a condizione che l'intenzione di perseguire l'autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza di appello, nonché pagg. 6 e 7 del provvedimento di primo grado); osservato che il secondo motivo, in punto di prova della penale responsabilità, anche con riguardo all'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali acquisiste ex art. 512 cod. proc. pen., è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, inoltre, le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base determinante dell'accertamento di responsabilità, purché l'assenza di contraddittorio sia controbilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto ovvero nella esistenza di elementi di riscontro che corroborino quei contenuti dichiarativi (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195 - 03;
Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531), come avvenuto nel caso di specie;che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esente da criticità, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano pag. 2 dell'appello e pagg. 7 e 8 del primo grado); ritenuto tuttavia che la non manifesta infondatezza del primo motivo, impone la pronuncia di annullamento, per l'intervenuta prescrizione del reato, con conseguente assorbimento dell'ulteriore motivo in punto di pena;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. C