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Ordinanza — n. 22425/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22425/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22425/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAFA ESTER GIUSY nato a GELA il 02/12/1996 CHIOLO BENEDETTO nato a MAZZARINO il 27/04/1992 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22425/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAFA ESTER GIUSY nato a GELA il 02/12/1996 CHIOLO BENEDETTO nato a MAZZARINO il 27/04/1992 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi di rigore difetto di motivazione sostituzione dei motivi motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAFA ESTER GIUSY nato a GELA il 02/12/1996 CHIOLO BENEDETTO nato a MAZZARINO il 27/04/1992 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, dal difensore di Ester Giusy Cafà e Benedetto Chiolo; osservato che i motivi dei ricorsi proposti sono sostanzialmente sovrapponibili e che, dunque, possono essere trattati congiuntamente; ritenuto che entrambi i motivi, con i quali si contesta il mancato proscioglimento degli imputati in relazione agli artt. 54 e 131-bis cod. pen., sono privi di concreta specificità e basati su assunti di fatto, relativi alla permanenza della condotta illecita, estranei al sindacato del presente giudizio ed avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520;

Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 -5); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 ap