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Ordinanza — n. 22424/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22424/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Li Quadri inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. The appellant challenged the lower court's findings on criminal responsibility and legal qualification but failed to provide a critical analysis of the reasoning used in the appealed judgment. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it lacks the requisite specificity by merely restating general grievances without critically analyzing the specific reasoning of the lower court or identifying precise distortions of the facts.

Parole chiave

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lack of specificity criminal appeal procedural inadmissibility critical analysis Article 581 motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Antonio Li Quadri; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta la prova della penale responsabilità, la mancata esclusione della recidiva e la qualificazione giuridica del fatto, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Antonio Li Quadri; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta la prova della penale responsabilità, la mancata esclusione della recidiva e la qualificazione giuridica del fatto, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI QUADRI ANTONIO nato a SAN SEVERO il 09/12/1974 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Li Quadri; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta la prova della penale responsabilità, la mancata esclusione della recidiva e la qualificazione giuridica del fatto, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità e qualificazione giuridica tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i