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Ordinanza — n. 22423/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22423/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Salvatore Bellomonte, challenged the lower court's reasoning on liability but failed to provide a critical analysis of the specific arguments used by the appellate judges. Consequently, the court ruled that the appeal was generic and did not correlate with the complexity of the original decision's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; An appeal lacking specific grounds regarding the contested reasoning is inadmissible because it fails to critically analyze the arguments of the decision under review.

Parole chiave

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lack of specific grounds Article 581 Code of Criminal Procedure inadmissible appeal critical analysis of reasoning generic appeal grounds allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Salvatore Bellomonte; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Salvatore Bellomonte; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOMONTE SALVATORE nato a PALERMO il 26/11/1970 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Bellomonte; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazione esente da criticità giustificative e conforme all'esauriente disamina della pluralità dei dati probatori, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 1); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11 16