Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise subjective liability argument in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground contested the subjective element of complicity in receiving, which was not raised in the prior appeal. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and facts, but the court found this outside the scope of the admissibility review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised were not previously deduced as grounds for appeal or are extraneous to the review of the judgment's legality.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISONE RAFFAELE nato a SAN GENNARO VESUVIANO 11 14/04/1994 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Raffaele Visone; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione alla prova dell'elemento soggettivo della ricettazione in concorso, non è consentito in sede di legittimità in quanto la censura, oltre a non essere stata previamente dedotta come motivo di appello, è estranea al sindacato del presente giudizio; che, in aggiunta, la relativa questione non ha costituito oggetto dei motivi di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 2); che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16