Appeal dismissed for inadmissibility as aggravated attempted extortion crime has not yet prescribed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Consolazio Gabriele inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the crime of aggravated attempted extortion had expired due to prescription, but the court found this claim manifestly unfounded. The court determined that the specific statutory prescription period for this aggravated offense has not yet elapsed, rendering the defense of extinction by prescription invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The prescription period for aggravated attempted extortion is calculated based on the maximum statutory penalty, and an appeal challenging the non-expiration of this period is inadmissible if the facts contradict the statutory timeline.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSOLAZIO GABRIELE, nato a Caserta il 27/03/1984 avverso la sentenza del 31/10/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Consolazio Gabriele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo trattandosi di un delitto di tentata estorsione aggravata dall'essere stata commessa con armi commesso nel maggio 2014, per cui non è ancora maturato il termine di prescrizione; tale delitto si prescrive infatti in 13 anni e 4 mesi, massimo della pena edittale (20 anni - 1/3), con la conseguenza che, anche senza considerare l'interruzione del corso della prescrizione, il reato si prescriverebbe solo nel 2027; pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 aprile 2024