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Ordinanza — n. 22418/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific proof and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22418/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gocha Mangoshvili inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground regarding a right to defense infounded because no oral hearing request existed in the file, and the second and third grounds lacked the specific factual details required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the court held that the appellate judges correctly applied Article 628 of the Penal Code and exercised discretion on general mitigating circumstances without needing to address every argument presented.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 628 c.p.; Art. 49 c.p.: Appeals must meet strict specificity requirements to avoid being dismissed as inadmissible for merely re-litigating facts already decided by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility specificity requirement right to defense procedural defects mitigating circumstances minaccia non comprovata rapina qualificata reato di pericolo

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., nonché la qualificazione giuridica del fatto, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 628 c.p.
Art. 49 c.p.
art. 581 cod. proc. pen
pen., nonché la qualificazione giuridica del fatto, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGOSHVILI GOCHA (CUI 05U953H) nato a RUSTAVI RUSTAVI( GEORGIA) il 20/03/1986 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gocha Mangoshvili e la memoria depositata; considerato che il primo motivo di ricorso (violazione del diritto di difesa in relazione alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento) è manifestamente infondato in quanto le relative eccezioni processuali sono state definite, con corretti argomenti logici e giuridici, dall'ordinanza del 12 giugno 2023) giacché a dispetto di quanto scritto nel ricorso, non vi è in atti alcuna richiesta di trattazione orale (e, peraltro, la richiesta di rinvio per legittimo impedimento non è corredata da alcun documento dimostrativo dell'assunto); ritenuto che il secondo e il terzo motivo, con i quali si censura l'idoneità della minaccia, sia in punto di prova che in relazione all'art. 49, secondo comma, cod. pen., nonché la qualificazione giuridica del fatto, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, in sostanza, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, e son quindi estranee al sindacato del presente giudizio; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente vagliando e disattendo, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 8); osservato che il l'ultimo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (cfr. pagg. 8 e 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci