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Ordinanza — n. 22414/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for being non-specific and merely reiterating lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22414/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Pjollaj Sokol inadmissible due to its lack of specificity and repetitive nature. The appellant challenged the denial of a mitigating circumstance under Article 116 of the Penal Code, arguing for its application alongside other grounds. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing new, critical analysis.

Regesto Legislator

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Art. 581, co. 1 lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.; The Supreme Court cannot re-elaborate vague appeals and must dismiss them as inadmissible if they lack specificity, are merely repetitive of lower court arguments, or fail to offer a critical argumentative critique.

Parole chiave

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non-specific appeal repetitive arguments mitigating circumstance inadmissible appeal penal procedure code lack of critical analysis Cassa delle ammende ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Pjollaj Sokol, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta, ai sensi dell'art. 606, lett.
Art. 116, comma secondo cod. pen.
pen., la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 116, comma secondo cod.
Art. 581, co. 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 591, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano
pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv.
Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota
264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv.
Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, Bidognetti
263541-01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, Bidognetti, Rv.
Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T.
251528-01, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv.
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo
255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PJOLLAJ SOKOL nato il 20/10/1991 avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pjollaj Sokol, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) congiuntamente evocate, cod. proc. pen., la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 116, comma secondo cod. pen., non solo è aspecifico (e in tal senso va qui ribadito il dictum di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, co. 1 lett.

c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, Bidognetti, Rv. 251528-01, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037-01), ma è anche non consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotti in appello e puntualmente disattese dalla Corte di appello (a pag. 7 della sentenza impugnata ove è stato ritenuto correttamente sussistente il pieno concorso), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec