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Ordinanza — n. 22413/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of concrete specificity and overstepping review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22413/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gillies Arnick inadmissible due to a lack of concrete specificity in its arguments. The appellant contested the lower court's reasoning on liability but failed to identify specific factual distortions or request a re-evaluation of evidence. The court ruled that it cannot substitute its own assessment of facts or logic for that of the trial judges, limiting its review to structural coherence.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or reconstruct facts differently from the lower courts, but must only verify the structural coherence of the judgment based on the same evaluative parameters used by the trial judges.

Parole chiave

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lack of concrete specificity review limits cassation structural coherence factual distortion substitution of evaluation copia di sicurezza sequestro di dati informatici sicurezza dei dati

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GILLIES ARNICK nato a CECINA il 14/01/1991 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Arnick Gillies; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cessazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il