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Ordinanza — n. 22412/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as sentencing discretion was properly exercised without specific justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22412/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Maurizio Regina inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Regina challenged the lower court's sentencing and reasoning regarding mitigating circumstances, arguing for greater specificity in the judgment. The court ruled that judges have broad discretion and do not need to detail every element when imposing a below-average sentence or dismissing generic mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals against sentencing are inadmissible if the first-instance judgment correctly exercises judicial discretion, provided the reasoning is sufficiently concrete to demonstrate the conviction's basis without requiring exhaustive enumeration of all facts.

Parole chiave

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judicial discretion sentencing inadmissible appeal cassation mitigating circumstances dismissal specificity requirement penalty below average sentence violazione delle norme edilizie limiti della libertà d'espressione ordinanza comunale

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGINA MAURIZIO (CUI 05L08B6) nato a ALCAMO il 04/07/1972 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maurizio Regina; considerato che il ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e non consentito in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 3); che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il:16 a