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Ordinanza — n. 22410/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific arguments under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22410/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a failure to meet the specificity requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant's arguments regarding forgery and illegal searches were deemed too generic and lacked the necessary critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and do not critically analyze the reasoning of the decision under review.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Appeal Inadmissibility Lack of Specificity Critical Analysis Requirement Procedural Costs ammende per infrazione procedurale difesa contro le pratiche commerciali illecite allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Letto il ricorso di Papa Sande Mbaye; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, inerenti alla grossolanità e mancanza di prova della contraffazione, nonché all'illegittimità delle perquisizioni, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Papa Sande Mbaye; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, inerenti alla grossolanità e mancanza di prova della contraffazione, nonché all'illegittimità delle perquisizioni, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAYE PAPA SANDE nato il 14/03/1974 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Papa Sande Mbaye; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, inerenti alla grossolanità e mancanza di prova della contraffazione, nonché all'illegittimità delle perquisizioni, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 aprile 2024.