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Ordinanza — n. 22409/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22409/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Giuseppe Compierchio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued the lower court's sentencing lacked proper motivation regarding his alleged criminal responsibility for attempted money laundering. The court rejected this claim, finding the appeal grounds too generic and failing to cite specific elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; An appeal ground is inadmissible if it is generic and fails to indicate the specific elements underlying the criticism, preventing the appellate judge from exercising their review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds lack of specific elements motivation vicio Code of Criminal Procedure ripetizione dell'indebito restituzione dell'assistenza sociale riciclaggio di capitali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMPIERCHIO GIUSEPPE, nato a Cerignola il 16/11/1981 avverso la sentenza del 09/02/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN 'FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Compierchio Giuseppe; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di tentato riciclaggio contestato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 aprile 2024.