Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and reference to wrong judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal by Robles Giuseppe inadmissible. The appellant's sole ground for review was deemed generic and failed to cite specific elements required by law, while also incorrectly referencing a different judgment than the one under appeal. Consequently, the court could not exercise its supervisory role, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the elements underlying the criticism, preventing the appellate court from identifying the specific legal issues raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBLES GIUSEPPE, nato a Bitonto il 28/11/1978 avverso la sentenza del 18/05/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Robles Giuseppe; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata e, peraltro, fa riferimento ad una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non corrispondente a quella impugnata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 aprile 2024.