Criminal appeal dismissed as inadmissible due to withdrawal of the appeal by the civil party's lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the civil party's lawyer submitted a formal withdrawal of the appeal. The lower court had previously acquitted the defendant on grounds of a late complaint, but the appeal was abandoned before reaching the merits. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: A criminal appeal is inadmissible if the appellant's counsel formally renounces the appeal, resulting in the dismissal of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto: dalla parte civile FASCINA GESUALDA, nata a Palermo il 15/07/1962 nel procedimento a carico di: PILLITTERI GIORGIO, nato a Monreale il 13/07/1970 avverso la sentenza del 15/03/2023 del Tribunale di Palermo dato avviso alle parti; letto l'atto di rinuncia al ricorso a firma dell'Avv. FERDINANDO DI FRANCO; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 15/03/2023, il Tribunale di Palermo confermava la sentenza del 10/11/2021 del Giudice di Pace di Palermo con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giorgio Pillitteri in ordine al reato di cui all'art. 632 cod. pen. perché l'azione penale non doveva essere iniziata per essere la querela tardiva.
2. Avverso tale sentenza del Tribunale di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, la parte civile Gesualda Fascina, affidato a due motivi.
3. Preliminarmente, si deve rilevare che è pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione, a firma del difensore della parte civile Gesualda Fascina avv. Ferdinando Di Franco, munito di procura speciale, allegata all'atto di rinuncia. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
4. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis