Italian Court dismisses appeals regarding sentencing discretion on mitigating circumstances as non-justiciable at final review stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Tomaiuolo and Ciociola inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances that should outweigh aggravating factors. The court ruled that balancing such circumstances involves discretionary judgment reserved for the trial phase, which is immune from review unless arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the court's discretionary balancing of mitigating and aggravating circumstances are inadmissible at the final review stage unless the decision is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TOMAIUOLO TOMMASO, nato a Manfredonia il 15/12/1996 CIOCIOLA MATTEO PIO, nato a Manfredonia il 24/12/1989 avverso la sentenza del 07/07/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, di Tomaiuolo Tommaso e di Ciociola Matteo Pio; ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti, non è consentito in sede di legittimità in quanto le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, sorrette da sufficiente motivazione (si veda la pag. 8), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 aprile 2