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Ordinanza — n. 22405/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds and prescription issues regarding criminal trial renewal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22405/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Cetta's appeal inadmissible, rejecting arguments for trial renewal and prescription. The court found the request for renewed investigative proceedings unsupported by evidence and noted that the crime had not expired given the contested recidivism. Furthermore, the third ground regarding exclusion of punishment for minor facts was rejected because it was not raised in the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 69, quarto comma, cod. pen.: An appeal is inadmissible if a cause of exclusion of punishment was not previously deduced, and recidivism must be considered for prescription periods regardless of its weight in sentencing.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural exhaustion criminal prescription recidivism calculation exclusion of punishment first instance evidence appellate review rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod.
Art. 69, quarto comma, cod. pen.
266820); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con l'art. 69, quarto comma, cod.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, Amico
Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CETTA LUIGI, nato a Foggia il 02/01/1960 avverso la sentenza del 17/02/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cetta Luigi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato poiché palesemente smentito dagli atti processuali (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 sulle evidenze probatorie, quali il rinvenimento del materiale di provenienza delittuosa e dei moduli assicurativi in bianco all'interno del capannone chiuso e nella disponibilità del prevenuto); che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con l'art. 69, quarto comma, cod. pen. e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018 dep. 28/01/2019, Amico, Rv. 274899 - 01) sicché, nella specie, il reato non risulta essersi prescritto alla data della sentenza impugnata; osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura l'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello e, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il suddetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difel:to di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021-10/02/2022, Polillo, Rv. 282773- 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso