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Ordinanza — n. 22404/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of decisive impact on the trial court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22404/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Mauro Masciavè's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding the trial court's handling of recidivism and prescription. The court found that the appellant's arguments failed to demonstrate how the lower court's reasoning was logically flawed or that the evidence was misinterpreted to the point of rendering the judgment irrational. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the alleged errors do not decisively undermine the reasoning or if the factual issues have already been adequately addressed by the trial court without affecting the overall coherence of the decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism aggravation prescription time limits logical reasoning standard trial court discretion sviamento della giustizia lacune probatorie mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCIAVÉ MAURO, nato ad Andria il 21/08/1965 avverso la sentenza del 18/04/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Masciavè Mauro; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il travisamento della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza e che le questioni di fatto, peraltro già adeguatamente valutate e disattese dai giudici di merito, non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata; considerato che le censure relative alla mancata esclusione della recidiva contestata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate poiché la motivazione con cui la Corte territoriale ha confermato la recidiva alla luce del perdurante impulso criminogeno dimostrato dal prevenuto è esente da vizi logici e giuridici e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, la pag. 3); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si c:ontesta l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché il reato non risulta essersi prescritto, tenuto conto dell'aumento del tempo necessario a prescrivere derivante dall'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in