Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Carella Pasquale Alessio inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for violations of law regarding evidence, sentencing aggravation, and exemption from punishment, but the court found these arguments lacked specificity by merely repeating reasons already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because the grounds failed to establish a new correlation with the contested decision, violating procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds lack specificity by merely reiterating arguments already rejected by the court below without establishing a new logical or legal correlation with the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARELLA PASQUALE ALESSIO, nato a Foggia il 10/04/1991 avverso la sentenza del 17/04/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Carella Pasquale Alessio; ritenuto che il ricorso, articolato in tre motivi, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa aggravata contestato nonché alla mancata esclusione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità e all'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto„ è privo di specificità perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 4-6 sulle incontestabilli emergenze probatorie in ordine all'identificazione dell'imputato quale autore del reato, sull'intensità del dolo e le caratteristiche della condotta che ne escludono una valutazione in termini di particolare tenuità, sull'entità del danno e la congruità della pena); che sono in effetti prive di specificità anche le doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio formulate con il terzo motivo; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi di ricorso, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore , della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 a