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Ordinanza — n. 22402/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22402/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22402/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEL PRIORE CARMINE nato a SAN SEVERO il 13/07/1995 PERRETTA GIUSEPPE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 16/03/1984 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22402/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEL PRIORE CARMINE nato a SAN SEVERO il 13/07/1995 PERRETTA GIUSEPPE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 16/03/1984 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

Parole chiave

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gratuito patrocinio provvisorio mandato precauzionale spese per malattia prese in carico contributo di mantenimento cautelare somministrazione di cure mediche beneficiario di prestazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEL PRIORE CARMINE nato a SAN SEVERO il 13/07/1995 PERRETTA GIUSEPPE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 16/03/1984 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, dai difensori di Carmine Del Priore e Giuseppe Perretta; considerato che l'unico motivo dedotto, comune ad entrambi i ricorsi e sostanzialmente sovrapponibile, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato (pg.5) emerge che le conclusioni sul punto sono "inammissibili per la genericità delle stesse"; rilevato, pertanto, che i ricorsi, che non si confrontano con tale dato e che non specificano quali parametri la Corte avrebbe disapplicato, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 aprile