Criminal appeal dismissed for lack of specificity and failure to raise sentencing issue on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal by Antonio Colucci inadmissible due to procedural defects. The first ground was rejected as lacking specificity because it merely repeated facts already discussed and found unconvincing by the lower court. The second ground regarding excessive sentencing was dismissed because it was not properly raised as an appeal argument, violating the chain of devolution. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds lack specific factual correlation with the contested decision or if a ground concerning sentencing severity was not previously deduced as an appeal argument, thereby interrupting the devolution chain.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCI ANTONIO, nato ad Avellino il 16/11/1971 avverso la sentenza del 09/06/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Colucci Antonio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa contestato, è privo di specificità perché fondato su generici argomenti in punto di fatto che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 sugli artifizi e raggiri posti in essere dal prevenuto); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso (erroneameni:e indicato con il n. «3»), con cui si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva, come espressamente previsto all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che la graduazione della pena rientra comunque nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 apr