Ordinanza — n. 22397/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARO SEBASTIANO IVAN, nato a Catania il 21/12/1988 avverso la sentenza del 23/05/2023 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Faro Sebastiano Ivan; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, cori il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna con i fatti oggetto di un'altra sentenza di condanna, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha escluso con motivazione esente da vizi logici e giuridici la sussistenza del medesimo disegno criminoso alla luce dell'eccessivo lasso di tempo intercorso fra le condotte in esame e quelle separatamente giudicate (si veda, in particolare, la pag. 5); considerato che, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più si deve ritenere improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia, Rv. 253664-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 22397/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Faro Sebastiano Ivan; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, cori il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna con i fatti oggetto di un'altra sentenza di condanna, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha escluso con motivazione esente da vizi logici e giuridici la sussistenza del medesimo disegno criminoso alla luce dell'eccessivo lasso di tempo intercorso fra le condotte in esame e quelle separatamente giudicate (si veda, in particolare, la pag. 5); considerato che, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più si deve ritenere improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia, Rv. 253664-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARO SEBASTIANO IVAN, nato a Catania il 21/12/1988 avverso la sentenza del 23/05/2023 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Faro Sebastiano Ivan; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, cori il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna con i fatti oggetto di un'altra sentenza di condanna, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha escluso con motivazione esente da vizi logici e giuridici la sussistenza del medesimo disegno criminoso alla luce dell'eccessivo lasso di tempo intercorso fra le condotte in esame e quelle separatamente giudicate (si veda, in particolare, la pag. 5); considerato che, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più si deve ritenere improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia, Rv. 253664-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 aprile