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Ordinanza — n. 22395/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and penalty continuation grounds as procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22395/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Franzetta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the recidivism assessment and penalty increase, but the court found these arguments procedurally flawed. The decision rests on the principle that appeals must be specific and grounded in concrete legal errors rather than generic complaints about the lower court's evaluation of criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds lacking specific factual or legal indications regarding the determination of recidivism or the calculation of penalties for continued offenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal recidivism assessment penalty continuation generic grounds Cassazione ordinanza recidiva nell'infrazione criminalità persistente circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Art. 81, quarto comma, cod. pen.
7 e 8); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per continuazione, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 81, quarto comma, cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2028
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAZZETTA GIOVANNI, nato a Catania il 28/12/1968 avverso la sentenza del 06/07/2023 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Franzetta Giovanni; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il mancato riconoscimento delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la pag. 7); che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità in tema di applicazione della recidiva da essa richiamati, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto„ in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (si vedano, in particolare, le pagg. 7 e 8); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per continuazione, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 81, quarto comma, cod. pen., poiché nella specie è stata ritenuta la recidiva reiterata specifica contestata, da cui discende l'aumento per continuazione in misura non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave; ritenuto, infine, che la Corte d'appello ha determinato il reato più grave tra quelli in continuazione facendo legittimamente riferimento al criterio della pena rispettivamente da irrogare e già irrogata (Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2028, Assinnata, Rv. 273447-01) e che, a fronte di ciò, il motivo su tale punto della determinazione del reato più grave risulta del tutto generico, oltre che privo di qualunque indicazione in ordine a quale sia l'interesse che lo sorregga; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,