Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22393/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22393/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22393/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARINO ANDREA nato a PALERMO il 19/12/1976 MAZZOTTO CARMELO nato a PALERMO il 14/02/1990 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22393/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARINO ANDREA nato a PALERMO il 19/12/1976 MAZZOTTO CARMELO nato a PALERMO il 14/02/1990 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

Parole chiave

Generato dall'IA
riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione revisione della sentenza penale individualizzazione della commisurazione penale adeguamento della pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARINO ANDREA nato a PALERMO il 19/12/1976 MAZZOTTO CARMELO nato a PALERMO il 14/02/1990 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marino Andrea, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 629,110 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, nonché quanto alla qualificazione giuridica della condotta ascritta, oltre ad essere meramente reiterativo di doglianze già esaminate e confutate con corretti argomenti logici e giuridici, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01), ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 9 e segg. della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato che il secondo motivo di ricorso si caratterizza per la sua genericità ed aspecificità in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha ampiamente riscontrato la pericolosità della condotta posta in essere quale elemento sintomatico anche in correlazioni ai numerosi precedenti dai quali il ricorrente risulta gravato; letto il ricorso di Mazzotto Carmelo, rilevato che l'unico motivo articolato in diverse censure, genericamente articolate ed aspecifiche, quanto alla qualificazione giuridica del fatto e alla valutazione degli elementi di prova in ordine alla effettiva integrazione del delitto ascritto si risolve nella mera proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 Il Consiglie