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Ordinanza — n. 22389/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22389/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22389/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADZOVIC DRAGAN, nato a Mostar (Bosnia-Erzegovina) il 06/05/1975 avverso la sentenza del 27/04/2023 della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 22389/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze anche in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6) nonché dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, alla luce del valore del bene oggetto della ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricettazione validità del sequestro impugnabilità della decisione di rinvio inutilizzabilità delle prove illecite rivendicazione della proprietà valore di riscatto

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADZOVIC DRAGAN, nato a Mostar (Bosnia-Erzegovina) il 06/05/1975 avverso la sentenza del 27/04/2023 della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Dragan Hadzovic; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità (sotto i profili: dell'individuazione del cancello sequestrato come quello compendio del presupposto furto; dell'individuazione dell'autore del reato di ricettazione; della nullità del verbale di sequestro del suddetto cancello) e all'esclusione dell'ipotesi attenuata di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen., prospettando anche un diverso giudizio di rilevanza o, comunque, di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla testimone Lucia Loi, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze anche in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6) nonché dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, alla luce del valore del bene oggetto della ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16