Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22384/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22384/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22384/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA MATTINA NICOLA, nato a Palermo il 11/09/1990 BONFARDINO DANILO, nato a Palermo il 09/07/1995 avverso la sentenza del 06/07/2023 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22384/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di La Mattina Nicola; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali dubbio circa il carattere di infrazione motivi di cassazione legittimazione a ricorrere allegazioni insufficientemente motivate atti impugnabili
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA MATTINA NICOLA, nato a Palermo il 11/09/1990 BONFARDINO DANILO, nato a Palermo il 09/07/1995 avverso la sentenza del 06/07/2023 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di La Mattina Nicola; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Letto il ricorso di Bonfardino Danilo; considerato che il primo e il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per la contravvenzione contestata e al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono privi di specificità perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione di cinque anni (attesa la sussistenza di atti interruttivi) non era decorso alla data della pronuncia di appello; che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in