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Ordinanza — n. 22381/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22381/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22381/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHILLACI ANGELO, nato ad Agrigento il 10/04/1994 avverso la sentenza del 14/11/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Angelo Schillaci; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli attribuiti reati di ricettazione (primo motivo) e di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative (secondo motivo), sono manifestamente infondati, atteso che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della sussistenza dei reati contestati (si vedano, in particolare: le pagg. 1-3, sul possesso degli accessori di provenienza furtiva in capo all'imputato e sul dolo, quanto meno eventuale, dello Schillaci; le pagg. 3-4, sull'individuazione dell'imputato come autore della contraffazione del "targhino" per ciclomotori e sulla conseguente integrazione del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. e non dell'illecito amministrativo di cui all'art. 100, comma 12, del Codice della strada); osservato che - posto che, con il primo motivo di ricorso, si censura anche, con riguardo al reato di ricettazione, l'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello e, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il suddetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021-10/02/2022, Polillo, Rv. 282773-01); osservato che - posto che, con il secondo motivo di ricorso, si deduce anche, con riguardo al reato di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative, l'asserita grossolanità del falso - neppure tale censura risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva, come espressamente previsto all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità poiché la graduazione della pena, anche con riguardo agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie alla pag. 4, e quando la pena sia inferiore alla media edittale è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo:

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22381/2024 — snpen · Corte di Cassazione: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reticenza dolosa dei difetti contraffazione di merci conseguimento fraudolento di una prestazione difetto della cosa ricettazione difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHILLACI ANGELO, nato ad Agrigento il 10/04/1994 avverso la sentenza del 14/11/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Angelo Schillaci; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli attribuiti reati di ricettazione (primo motivo) e di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative (secondo motivo), sono manifestamente infondati, atteso che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della sussistenza dei reati contestati (si vedano, in particolare: le pagg. 1-3, sul possesso degli accessori di provenienza furtiva in capo all'imputato e sul dolo, quanto meno eventuale, dello Schillaci; le pagg. 3-4, sull'individuazione dell'imputato come autore della contraffazione del "targhino" per ciclomotori e sulla conseguente integrazione del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. e non dell'illecito amministrativo di cui all'art. 100, comma 12, del Codice della strada); osservato che - posto che, con il primo motivo di ricorso, si censura anche, con riguardo al reato di ricettazione, l'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello e, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il suddetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021-10/02/2022, Polillo, Rv. 282773-01); osservato che - posto che, con il secondo motivo di ricorso, si deduce anche, con riguardo al reato di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative, l'asserita grossolanità del falso - neppure tale censura risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva, come espressamente previsto all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità poiché la graduazione della pena, anche con riguardo agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie alla pag. 4, e quando la pena sia inferiore alla media edittale è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo:

«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così