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Ordinanza — n. 22380/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22380/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22380/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZITELLI GIANLUCA, nato a Roma il 06/02/1981 avverso la sentenza del 28/09/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Rizzitelli Gianluca; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 sull'attendibilità e coerenza delle dichiarazioni delle persone offese e del riconoscimento fotografico operato subito dopo i fatti nonché sui riscontri alla versione resa dalle vittime); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'omessa esclusione della contestata recidiva e la determinazione del trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati poiché, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); osservato che - per confermare la ritenuta recidiva - la Corte territoriale ha congruamente valorizzato i numerosi precedenti dell'imputato per reati contro il patrimonio e la sua indifferenza rispetto alle conseguenze penali degli stessi reati, avendo egli ripreso a delinquere dopo gli anni trascorsi in carcere, con ciò risultando dimostrato il persistere e il rinnovarsi della medesima spinta criminosa; che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22380/2024 — snpen · Corte di Cassazione: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove verosimiglianza della persecuzione reati contro la sicurezza dei rapporti giuridici reato flagrante prove acquisite illegalmente reato istantaneo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZITELLI GIANLUCA, nato a Roma il 06/02/1981 avverso la sentenza del 28/09/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rizzitelli Gianluca; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 sull'attendibilità e coerenza delle dichiarazioni delle persone offese e del riconoscimento fotografico operato subito dopo i fatti nonché sui riscontri alla versione resa dalle vittime); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'omessa esclusione della contestata recidiva e la determinazione del trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati poiché, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); osservato che - per confermare la ritenuta recidiva - la Corte territoriale ha congruamente valorizzato i numerosi precedenti dell'imputato per reati contro il patrimonio e la sua indifferenza rispetto alle conseguenze penali degli stessi reati, avendo egli ripreso a delinquere dopo gli anni trascorsi in carcere, con ciò risultando dimostrato il persistere e il rinnovarsi della medesima spinta criminosa; che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo:

«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso