Italian court dismisses appeal as generic grievances fail to meet admissibility requirements under criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Pasquale Gadaleta's appeal inadmissible due to the lack of specific factual or legal arguments. The appellant merely reiterated generic complaints regarding the lower court's reasoning on sentencing and mitigating factors without engaging with the detailed justification provided. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the threshold for admissibility under criminal procedure standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic grievances without explicitly enunciating and arguing the critical points regarding the facts or law relied upon by the decision.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GADALETA PASQUALE nato a ROMA il 06/08/1962 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pasquale Gadaleta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 81 cpv e 648 cpv cod. pen., è inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; che il ricorrente, reiterando genericamente tale doglianza, non si confronta con le compiute argomentazioni della Corte d'appello che ha motivato sia in ordine all'esclusione dell'invocata attenuante della particolare tenuità del fatto, sia quanto all'aumento in continuazione in punto di trattamento sanzionatorio inflitto (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); che il dedotto vizio motivazionale risulta essere comunque manifestamente infondato poiché afferente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Cons