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Ordinanza — n. 22378/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22378/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22378/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANINGHER MARIA ROSARIA, nata a Palestrina il 12/02/1989 avverso la sentenza del 07/07/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Taningher Maria Rosaria; reputato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22378/2024 — snpen · Corte di Cassazione: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media; che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la pena comminata nella specie si è assestata al di sotto della misura media edittale; ritenuto che, comunque, il motivo di appello dell'imputata sulla determinazione della pena era generico e, perciò, inammissibile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie sanzione sostitutiva gravità della pena adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANINGHER MARIA ROSARIA, nata a Palestrina il 12/02/1989 avverso la sentenza del 07/07/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Taningher Maria Rosaria; reputato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo:

«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media; che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la pena comminata nella specie si è assestata al di sotto della misura media edittale; ritenuto che, comunque, il motivo di appello dell'imputata sulla determinazione della pena era generico e, perciò, inammissibile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 april