Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22375/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22375/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22375/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARAGLI GIUSEPPE nato a ROMA il 21/10/1967 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Giuseppe Sgaragli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione in merito alla possibilità di una pronuncia di proscioglimento in favore dell'imputato, è inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22375/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARAGLI GIUSEPPE nato a ROMA il 21/10/1967 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Giuseppe Sgaragli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione in merito alla possibilità di una pronuncia di proscioglimento in favore dell'imputato, è inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione censure procedurali motivi di rigore cause di esclusione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARAGLI GIUSEPPE nato a ROMA il 21/10/1967 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Sgaragli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione in merito alla possibilità di una pronuncia di proscioglimento in favore dell'imputato, è inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Consigliere E