Ordinanza — n. 22374/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI GERARDO, nato a Solofra il 04/09/1970 avverso la sentenza del 10/05/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Grimaldi Gerardo; ritenuto che i tre motivi in cui si articola il ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e al diniego della sospensione condizionale della pena, sono privi di specificità perché basati su profili di censura già vagliati e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 2-4); che, quanto al primo motivo, la Corte d'appello ha dato adeguatamente conto dell'indebito utilizzo della carta Bancoposta da parte dell'imputato, evidenziando, correttamente, come, ai fini dell'integrazione del reato, non sia necessaria l'illegittimità dell'impossessamento della carta (pag. 3); che, quanto al secondo motivo, sebbene la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non sia di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131- bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 22374/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064-01), nel caso di specie la Corte territoriale ha valorizzato come la natura e la gravità degli illeciti in continuazione, considerata anche la tipologia dei beni giuridici protetti, escludessero la particolare tenuità del fatto (pag. 4); che, quanto al terzo motivo, la Corte d'appello, applicando correttamente i principi affermati da questa Corte, ha ritenuto di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena con un'argomentazione logica e coerente (pagg. 4-5), incensurabile nel merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI GERARDO, nato a Solofra il 04/09/1970 avverso la sentenza del 10/05/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Grimaldi Gerardo; ritenuto che i tre motivi in cui si articola il ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e al diniego della sospensione condizionale della pena, sono privi di specificità perché basati su profili di censura già vagliati e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 2-4); che, quanto al primo motivo, la Corte d'appello ha dato adeguatamente conto dell'indebito utilizzo della carta Bancoposta da parte dell'imputato, evidenziando, correttamente, come, ai fini dell'integrazione del reato, non sia necessaria l'illegittimità dell'impossessamento della carta (pag. 3); che, quanto al secondo motivo, sebbene la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non sia di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131- bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori (Sez.
U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064-01), nel caso di specie la Corte territoriale ha valorizzato come la natura e la gravità degli illeciti in continuazione, considerata anche la tipologia dei beni giuridici protetti, escludessero la particolare tenuità del fatto (pag. 4); che, quanto al terzo motivo, la Corte d'appello, applicando correttamente i principi affermati da questa Corte, ha ritenuto di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena con un'argomentazione logica e coerente (pagg. 4-5), incensurabile nel merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in da